– MF Milano Finanza, martedì 3 aprile 2012 –
LA FABI PRONTA A SCENDERE IN CAMPO SULL’ARTICOLO 18
Parla il Segretario generale Sileoni: la riforma è un finto problema per l’Italia. Ci saranno azioni di protesta se il governo tira dritto.
– MF Milano Finanza, martedì 3 aprile 2012 –
LA FABI PRONTA A SCENDERE IN CAMPO SULL’ARTICOLO 18
Parla il Segretario generale Sileoni: la riforma è un finto problema per l’Italia. Ci saranno azioni di protesta se il governo tira dritto.
1 commento
La nuova versione dell’art. 18 non è per nulla soddisfacente. Infatti qualora si verifichi licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo non si tiene conto dei MESI O ANNI che occorrono per avere giustizia, ma l?Azienda viene condannata al reintegro e al pagamento di max 12 mesi di stipendio.
LEGGETE:” (da Repubblica on line 4-4-2012)
La modifica al testo sull’art.18, annunciata in conferenza stampa dal premier Mario Monti e dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, è contenuta nell’articolo 14 del ddl di riforma del mercato del lavoro (tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo), dove la novità è appunto il ritorno al reitegro per i licenziamenti economici ‘infondati’ o ‘insussistenti’.
“Il giudice – si legge -, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
“In ogni caso – si legge nel testo – la misura dell’indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,